Le prospettive sono diverse a seconda delle due sedi in cui avviene il contagio.
Se il Covid viene contratto in ospedale, dove si presume che il degente fosse stato ricoverato per altra malattia, vi è una sostanziale responsabilità dell’ospedale per la causazione del danno sia da malattia che eventualmente da morte per il Covid perché evidentemente l’ambiente ospedaliero non è stato adeguatamente igienizzato.
I dati statistici che vengono quotidianamente diffusi circa la strage di contagiati Covid, fanno spesso dimenticare l’aspetto individuale, cioè che ciascuno di loro è stato oggetto di una morte orribile per soffocamento da insufficienza polmonare a seguito dell’infezione.
E ciascuno di loro ha subito un danno che nel caso del malato degente in ospedale è dipeso da scarsa igiene dell’ambiente ospedaliero in cui era ricoverato.
Nel caso di malato che sia stato contagiato in casa di riposo vi è un elemento in più.
Il malato è stato degente in un luogo non adeguatamente igienizzato, ma nello stesso tempo non è stato nemmeno informato della possibilità di andarsene a casa prima di contrarre il contagio.
L’omessa informazione circa i pericoli della prosecuzione della degenza in casa di riposo costituisce l’elemento fondamentale per sostenere la responsabilità diretta di tutte le case di riposo in cui siano avvenuti i contagi che non abbiano posto il degente nella condizione di poter liberamente scegliere di tornare a casa sua prima di essere contagiato.
E tutto questo rappresenta non solo un credito per il malato che sia sopravvissuto alla malattia, ma soprattutto un enorme credito per i familiari che abbiano perso un congiunto a seguito del contagio da covid e che vogliano ottenerne il risarcimento.
I deceduti a causa di contagio da covid lasciano ai familiari un diritto al risarcimento danno di enorme rilievo che , per avere un quadro, non è quasi mai inferiore a € 100.000,00, oltre al danno spettante ai congiunti secondo le tabelle pubblicate dal Consiglio giudiziario di Milano
Valori “danno non patrimoniale” per il 2014 (arrotondato)Valori medi
A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissutoda € 163.990,00a   € 327.990,00€ 245.990,00
A favore di ciascun genitore per morte di un figlioda € 163.990,00a   € 327.990,00€ 245.990,00
A favore del figlio per morte di un genitoreda € 163.990,00a   € 327.990,00€ 245.990,00
A favore del fratello per morte di un fratelloda  €  23.740,00a   € 142.420,00€ 83.080,00
A favore del nonno per morte di un nipoteda  €  23.740,00a   € 142.420,00€ 83.080,00
Chiunque sia stato danneggiato deve porsi il problema di come impostare deve analizzare il caso singolo che lo riguarda e deve pretendere di ottenere il risarcimento spettante.
Ciò va fatto con assistenza legale specialistica competente in tema di risarcimento danni da covid.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *